EYES ON EARTH è la rubrica mensile di eambiente che raccoglie una selezione delle principali notizie, studi e politiche ambientali a livello nazionale
1. Appalti pubblici: l’UE propone una nuova riforma con più spazio alla sostenibilità
Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per rivedere il sistema europeo degli appalti pubblici e delle concessioni, con l’obiettivo di rendere le procedure più semplici, digitali, flessibili e strategiche.
La riforma punta a riunire in un unico quadro normativo le principali regole europee sugli appalti e a rafforzare il ruolo degli acquisti pubblici come strumento per sostenere gli obiettivi dell’Unione. Un ambito particolarmente rilevante, considerando che gli appalti pubblici rappresentano circa il 15% del PIL europeo e interessano settori come infrastrutture, energia, trasporti e servizi pubblici.
Tra gli aspetti più significativi c’è il rafforzamento della componente ambientale. La proposta prevede che, per determinate categorie di prodotti e tecnologie, le amministrazioni possano integrare nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni di esecuzione caratteristiche legate alle prestazioni e alla sostenibilità ambientale.
Il nuovo quadro interessa, tra gli altri, prodotti da costruzione, batterie, imballaggi e prodotti soggetti ai requisiti europei di ecodesign, creando un collegamento più diretto tra politiche ambientali europee e domanda pubblica. La Commissione potrà inoltre definire requisiti ambientali comuni quando necessario per evitare frammentazioni nel mercato interno e favorire la diffusione di prodotti più sostenibili.
La proposta si inserisce nel percorso europeo che punta a utilizzare gli appalti non soltanto per acquistare beni, lavori e servizi, ma anche per favorire innovazione, transizione verde, resilienza e competitività dell’industria europea.
Il testo dovrà ora essere negoziato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea: le nuove disposizioni non sono quindi ancora in vigore. Se approvata, la riforma potrebbe modificare in modo significativo il ruolo dei criteri ambientali nelle procedure di gara europee.
2. Clima: secondo UNEP il superamento di 1,5 °C è ormai sempre più difficile da evitare
Il 2 settembre 2026 il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ha pubblicato il nuovo rapporto Limiting Overshoot: Navigating exceedance of 1.5°C and pathways towards return, dedicato alle conseguenze del possibile superamento della soglia di 1,5 °C di riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali.
Secondo UNEP, sulla base delle politiche attuali e delle traiettorie climatiche di breve periodo, il superamento temporaneo di questa soglia è ormai considerato difficilmente evitabile e potrebbe verificarsi nei prossimi anni. Anche nello scenario più favorevole analizzato dal rapporto, il picco di riscaldamento arriverebbe intorno a 1,8 °C, mentre altre traiettorie potrebbero superare i 2 °C.
Il rapporto introduce però un messaggio centrale: superare temporaneamente 1,5 °C non significa che tutte le traiettorie future siano equivalenti. Ogni frazione di grado evitata e ogni riduzione della durata del superamento possono diminuire i rischi per persone, economie, ecosistemi e territori.
UNEP individua quindi come percorso prioritario quello definito “overshoot, peak and decline”: limitare il più possibile il superamento, contenere il picco massimo di temperatura e successivamente riportare il riscaldamento globale verso valori inferiori attraverso una rapida riduzione delle emissioni e, nel lungo periodo, anche attraverso la rimozione di CO₂ dall’atmosfera.
Parallelamente alla mitigazione, aumenta l’importanza dell’adattamento climatico. Temperature più elevate comportano infatti rischi crescenti per salute, sicurezza alimentare e idrica, città, ecosistemi e infrastrutture, rendendo necessario integrare la resilienza climatica nelle decisioni e negli investimenti di lungo periodo.
Il messaggio del rapporto è quindi chiaro: il superamento della soglia di 1,5 °C non deve tradursi in una riduzione dell’ambizione climatica. Al contrario, mitigazione e adattamento dovranno procedere insieme, perché le scelte compiute oggi determineranno quanto sarà elevato il picco di riscaldamento, quanto durerà e quali saranno i suoi impatti.
3. Bonifiche semplificate: il MASE chiarisce l’applicazione dell’art. 242-bis
Con la risposta all’interpello dell’8 settembre 2026, prot. n. 185005, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito nuovi chiarimenti sulla corretta applicazione della procedura semplificata di bonifica prevista dall’art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006.
Uno dei principali chiarimenti riguarda i soggetti che possono ricorrere alla procedura. Secondo il MASE, il Codice dell’Ambiente non esclude il responsabile della contaminazione dalla possibilità di utilizzare l’art. 242-bis, che consente di procedere alla bonifica senza la preventiva approvazione della caratterizzazione, dell’analisi di rischio e del progetto prevista dalla procedura ordinaria.
Il Ministero interviene anche sul tema delle acque sotterranee. L’esecuzione di indagini dirette sulla falda non è richiesta automaticamente in ogni procedimento, ma l’eventuale esclusione deve essere adeguatamente motivata sulla base delle caratteristiche specifiche del sito e del relativo modello concettuale. Quando non è possibile escludere il coinvolgimento delle acque sotterranee, le verifiche diventano invece necessarie.
Ulteriori indicazioni riguardano i casi in cui, durante le verifiche finali, permangano superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC). La possibilità di proseguire nell’ambito della procedura semplificata deve essere valutata caso per caso: superamenti limitati e localizzati possono essere gestiti con ulteriori interventi, mentre situazioni più estese, nuove sorgenti di contaminazione o il coinvolgimento di ulteriori matrici ambientali possono rendere necessario il passaggio alla procedura ordinaria prevista dall’art. 242.
Il MASE affronta infine anche la posizione del soggetto non responsabile della contaminazione che abbia volontariamente avviato la procedura, chiarendo gli effetti degli impegni assunti una volta iniziato l’intervento.
I chiarimenti contribuiscono quindi a definire meglio il perimetro operativo dell’art. 242-bis e rafforzano l’importanza di una valutazione sito-specifica, basata sulle caratteristiche della contaminazione e sulle condizioni ambientali effettivamente riscontrate, nella scelta tra procedura semplificata e iter ordinario di bonifica.
4. Greenwashing: dal 27 settembre nuove regole per i green claims
Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili in Italia le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 30/2026 in attuazione della Direttiva europea 2024/825, nata per rafforzare la tutela dei consumatori contro pratiche commerciali sleali e comunicazioni ambientali ingannevoli.
Il nuovo quadro interviene anche sui cosiddetti green claims, rendendo più stringenti le condizioni con cui imprese e organizzazioni possono utilizzare dichiarazioni, etichette e messaggi relativi alle caratteristiche ambientali e alla sostenibilità di prodotti e servizi.
In vista dell’applicazione delle nuove disposizioni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato una circolare con le prime indicazioni operative, affrontando in particolare il tema dei prodotti già realizzati o immessi sul mercato prima del 27 settembre.
Per le scorte già esistenti, le indicazioni ministeriali invitano le autorità a privilegiare, nella prima fase, un approccio orientato alla conformità. Per determinati beni durevoli prodotti o commercializzati prima della nuova scadenza viene inoltre individuato, in via orientativa, un periodo di adeguamento delle confezioni collegato alla relativa shelf life. Le imprese restano comunque chiamate ad adottare dal 27 settembre misure ragionevoli e proporzionate per adeguare comunicazione e materiali promozionali.
Sempre dal 27 settembre entrano in uso anche i nuovi strumenti informativi europei previsti per i consumatori, tra cui l’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e, nei casi previsti, l’etichetta armonizzata relativa alla garanzia commerciale di durabilità.
Per le imprese la novità rende ancora più importante verificare che claim ambientali, etichette, packaging, siti web e comunicazione commerciale siano coerenti con il nuovo quadro normativo e supportati da informazioni adeguate e verificabili.
5. ISO 9001: pubblicata la nuova edizione 2026
Il 16 settembre è stata pubblicata la nuova ISO 9001:2026, che sostituisce l’edizione del 2015 della norma internazionale di riferimento per i Sistemi di Gestione per la Qualità. Nella stessa giornata UNI ha reso disponibile anche la versione italiana UNI EN ISO 9001:2026.
La nuova edizione non rivoluziona l’impianto precedente, ma introduce una serie di aggiornamenti pensati per adattare i sistemi di gestione a un contesto caratterizzato da maggiore complessità, digitalizzazione, evoluzione delle supply chain e nuove aspettative da parte degli stakeholder.
Tra le principali novità vengono rafforzati il ruolo della leadership, la cultura della qualità e il collegamento tra il sistema di gestione e la strategia dell’organizzazione. La norma distingue inoltre più chiaramente la gestione dei rischi da quella delle opportunità, incentivando le organizzazioni a considerare entrambe le dimensioni nei processi decisionali e di miglioramento continuo.
La ISO 9001:2026 mantiene inoltre in modo strutturale la considerazione del cambiamento climatico, introdotta nella precedente edizione attraverso l’emendamento del 2024. Le organizzazioni devono quindi continuare a valutare se il cambiamento climatico rappresenti un fattore rilevante per il proprio contesto e per le aspettative delle parti interessate.
La nuova norma adotta inoltre l’ultima Harmonized Structure prevista per gli standard ISO sui sistemi di gestione, favorendo una maggiore integrazione con altri schemi, tra cui la ISO 14001:2026 per la gestione ambientale.
Per le organizzazioni già certificate, la pubblicazione della nuova edizione apre quindi una fase di transizione e aggiornamento dei sistemi di gestione, che potrà essere utilizzata non solo per garantire la conformità alla nuova norma, ma anche per rafforzare integrazione, gestione dei rischi e capacità di adattamento ai cambiamenti.
