EYES ON EARTH è la rubrica mensile di eambiente che raccoglie una selezione delle principali notizie, studi e politiche ambientali a livello nazionale
Eyes on earth: notizie ambientali luglio.
In questo numero parliamo di ecodesign, passaporti digitali di prodotto, plastica riciclata, F-gas, CONAI e rinnovabili, con un focus sugli impatti operativi per aziende, progettisti e responsabili ambientali.
1. Ecodesign: online il Registro europeo dei passaporti digitali
L’economia circolare passa sempre di più anche dalla tracciabilità dei prodotti.
Con il regolamento di esecuzione UE 2026/1778, pubblicato il 17 luglio 2026, la Commissione europea ha definito le modalità di funzionamento del Registro europeo dei passaporti digitali dei prodotti, previsto dal regolamento UE 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
Il Registro rappresenta uno dei passaggi operativi più importanti del nuovo quadro europeo sull’ecodesign. Non è un archivio completo di tutti i dati dei prodotti, ma un indice digitale centralizzato che conserva in modo sicuro almeno gli identificativi univoci collegati ai passaporti digitali di prodotto. I dati completi del passaporto restano invece nella disponibilità del fabbricante o dell’operatore economico responsabile.
Il passaporto digitale di prodotto può essere letto come una vera e propria carta di identità ambientale e tecnica del bene. In prospettiva, potrà contenere informazioni su:
- origine e composizione del prodotto
- materiali utilizzati
- processi di fabbricazione
- prestazioni ambientali
- modalità di utilizzo e manutenzione
- riparabilità
- riciclabilità
- gestione del fine vita
L’obiettivo è rendere più accessibili e verificabili le informazioni utili lungo tutta la catena del valore: produttori, distributori, autorità di controllo, operatori della riparazione, riciclatori e consumatori.
Il regolamento UE 2024/1781 ha ampliato in modo significativo il campo dell’ecodesign, superando l’impostazione storica concentrata soprattutto sui prodotti connessi all’energia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ricorda infatti che il nuovo regolamento definisce una cornice generale per i requisiti di progettazione ecocompatibile, demandando poi alla Commissione europea l’adozione di requisiti specifici per singoli gruppi di prodotti tramite atti delegati.
Per le imprese, il punto più importante è non confondere l’avvio del Registro con un obbligo generalizzato e immediato di caricamento dei dati per tutti i prodotti.
Al momento, il quadro è in costruzione: gli obblighi concreti dipenderanno dai singoli atti delegati e dalle normative settoriali. Una scadenza già rilevante riguarda la filiera delle batterie, per la quale il passaporto digitale è previsto dal 18 febbraio 2027. Per altre categorie, come tessili, arredo, pneumatici, prodotti da costruzione, detergenti e ulteriori filiere interessate dall’evoluzione dell’ecodesign europeo, le scadenze operative dovranno essere definite o consolidate nei rispettivi atti di settore.
Questo non significa però che le aziende possano attendere.
Il passaporto digitale di prodotto richiederà una capacità crescente di raccogliere, organizzare e aggiornare dati tecnici, ambientali e di filiera. Per molte imprese sarà necessario lavorare su:
- mappatura dei prodotti e dei materiali
- qualità e tracciabilità dei dati
- coinvolgimento dei fornitori
- integrazione tra compliance, progettazione e sostenibilità
- coerenza tra informazioni tecniche, ambientali e commerciali
Il Registro europeo dei passaporti digitali dei prodotti segna quindi un cambio di prospettiva: la sostenibilità non sarà più raccontata solo attraverso dichiarazioni generali, ma sempre più attraverso dati strutturati, accessibili e verificabili.
Per le imprese, prepararsi in anticipo significa trasformare un futuro obbligo regolatorio in un vantaggio competitivo: conoscere meglio i propri prodotti, ridurre il rischio di non conformità e rafforzare la credibilità delle proprie informazioni ambientali.
2. Bottiglie in plastica: nuove regole UE per calcolare il contenuto riciclato
Dal 23 luglio 2026 è entrata in applicazione la nuova metodologia europea per calcolare, verificare e comunicare il contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande.
La novità deriva dalla decisione di esecuzione UE 2026/1425, successivamente oggetto di una rettifica tecnica pubblicata il 20 luglio 2026. La rettifica ha sostituito integralmente gli allegati della decisione, correggendo tabelle, colonne e alcuni riferimenti, ma senza modificare in modo sostanziale l’impianto applicativo della disciplina.
Il tema è rilevante perché la direttiva SUP, Single Use Plastics, prevede obiettivi minimi di contenuto riciclato nelle bottiglie per bevande: almeno il 25% dal 2025 per le bottiglie in PET e almeno il 30% dal 2030 per le bottiglie interessate dalla normativa.
Una delle principali novità riguarda la possibilità di conteggiare, tra i materiali utili al raggiungimento degli obiettivi, anche la plastica ottenuta tramite riciclo chimico, e non solo quella derivante da riciclo meccanico.
Per calcolare il contributo del riciclo chimico viene utilizzato il metodo del bilancio di massa, che permette di attribuire il contenuto riciclato sulla base dei flussi di materiale in ingresso e in uscita dal sistema produttivo. Questo approccio è necessario perché, nei processi chimici, le molecole provenienti da materiale riciclato e quelle da materia prima vergine possono diventare indistinguibili nel prodotto finale.
Per le imprese della filiera, la nuova metodologia rafforza l’esigenza di gestire in modo accurato tracciabilità, documentazione tecnica, qualità dei dati e verifica delle dichiarazioni ambientali.
La sostenibilità degli imballaggi non dipende quindi solo dalla quantità di materiale riciclato utilizzato, ma anche dalla capacità di dimostrarne origine, corretto impiego e conformità agli obblighi europei.
3. F-gas: aggiornati i riferimenti per il controllo delle perdite
Dal 23 luglio 2026 cambia il quadro di riferimento per il controllo delle perdite nelle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, i cosiddetti F-gas.
Con il regolamento di esecuzione UE 2026/1444, la Commissione europea ha abrogato i regolamenti CE 1497/2007 e CE 1516/2007, che definivano i requisiti standard di controllo delle perdite per alcune apparecchiature fisse, tra cui:
- sistemi di refrigerazione
- impianti di condizionamento d’aria
- pompe di calore
- sistemi fissi di protezione antincendio
La novità non va letta come un semplice aggiornamento formale. L’abrogazione dei vecchi regolamenti si inserisce nel percorso di revisione della disciplina europea sugli F-gas, avviato con il regolamento UE 2024/573, che ha introdotto un quadro più aggiornato per la riduzione progressiva delle emissioni e per la gestione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Secondo la Commissione europea, le regole tecniche del 2007 non risultavano più pienamente coerenti con l’evoluzione delle metodologie di controllo delle perdite e con le prassi operative oggi diffuse nell’Unione. Per questo motivo, i vecchi standard vengono abrogati senza essere sostituiti da un nuovo regolamento tecnico specifico, lasciando come riferimento principale il quadro aggiornato previsto dal regolamento UE 2024/573.
Per le imprese, il punto centrale è verificare che la gestione degli impianti sia effettivamente allineata agli obblighi oggi applicabili in materia di prevenzione delle perdite, monitoraggio, certificazione degli operatori, manutenzione e tenuta dei registri.
Questo aggiornamento interessa in particolare le aziende che utilizzano impianti di climatizzazione, refrigerazione, pompe di calore o sistemi antincendio contenenti F-gas, ma anche manutentori, facility manager e soggetti responsabili della compliance ambientale.
In un contesto normativo sempre più orientato alla riduzione delle emissioni climalteranti, la gestione degli F-gas diventa un tema non solo tecnico, ma anche strategico: controllare correttamente le apparecchiature significa ridurre il rischio di non conformità, contenere le emissioni e migliorare la qualità del presidio ambientale aziendale.
4. CONAI: dal 2027 aumentano i contributi per imballaggi in legno e vetro
Novità in arrivo per le imprese che producono, importano o utilizzano imballaggi in legno e vetro.
CONAI ha annunciato una variazione del Contributo Ambientale CONAI, il contributo destinato a finanziare la gestione a fine vita degli imballaggi immessi al consumo. Gli aumenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027 e riguarderanno due filiere:
- per gli imballaggi in legno, il contributo passerà da 10,00 a 12,00 euro a tonnellata;
- per gli imballaggi in vetro, il contributo passerà da 40,00 a 48,00 euro a tonnellata.
La decisione è stata assunta a seguito del monitoraggio periodico della situazione economico-patrimoniale dei Consorzi di filiera e del confronto con Rilegno, Coreve e Biorepack, come comunicato da CONAI il 2 luglio 2026.
La novità non riguarda soltanto il costo unitario del contributo. Per molte aziende può avere effetti su budget ambientali, listini, contratti di fornitura, procedure amministrative e sistemi interni di gestione degli adempimenti CONAI.
A questo si aggiunge un’ulteriore modifica: dal 12 agosto 2026, le capsule e cialde in plastica biodegradabile e compostabile certificate EN 13432 saranno considerate imballaggi ai sensi del regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Per queste tipologie è stato previsto un contributo ambientale diversificato pari a 45,00 euro a tonnellata, destinato al Consorzio per la gestione degli imballaggi biodegradabili e compostabili.
Per le imprese è quindi opportuno verificare con anticipo:
- la corretta classificazione degli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato;
- l’eventuale impatto economico delle nuove aliquote;
- l’aggiornamento delle procedure di dichiarazione;
- la coerenza tra documentazione interna, fornitori e adempimenti CONAI.
Il tema degli imballaggi resta uno degli snodi più rilevanti della transizione verso modelli produttivi più circolari. Le variazioni del contributo ambientale rappresentano un segnale concreto: la compliance ambientale non è solo un obbligo documentale, ma incide sempre più sulle scelte di progettazione, approvvigionamento e gestione dei costi aziendali.
5. Rinnovabili: aggiornate le regole operative del FER X Transitorio
Nuovo aggiornamento per il quadro operativo degli incentivi alle fonti rinnovabili.
Con il decreto direttoriale 10 luglio 2026, n. 68, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l’aggiornamento delle Regole operative del DM 30 dicembre 2024, il cosiddetto FER X Transitorio.
Il provvedimento riguarda il meccanismo di sostegno alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili con costi di generazione prossimi alla competitività di mercato. Le regole operative aggiornate sono state pubblicate anche dal GSE, insieme ai relativi allegati e alla documentazione per la partecipazione alle procedure competitive.
La misura interessa in particolare gli operatori coinvolti nello sviluppo di nuovi impianti rinnovabili, tra cui fotovoltaico, eolico, idroelettrico e impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione.
L’aggiornamento incide sugli aspetti applicativi del meccanismo, dalle modalità di accesso alle procedure fino alla documentazione richiesta, con particolare attenzione anche ai profili legati a garanzie, rinuncia al meccanismo di supporto e recesso dalle convenzioni.
Per imprese, sviluppatori, progettisti e consulenti tecnici, la novità conferma l’importanza di presidiare con attenzione non solo la fase autorizzativa e progettuale, ma anche quella documentale e amministrativa legata all’accesso agli incentivi.
In un settore in continua evoluzione, la competitività degli impianti rinnovabili dipende sempre più dalla capacità di integrare correttamente progettazione tecnica, valutazioni ambientali, iter autorizzativi, adempimenti GSE e sostenibilità economica dell’investimento.
L’aggiornamento del FER X Transitorio rappresenta quindi un passaggio operativo importante per accompagnare lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico.
